Art. 1
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La Commissione giudicatrice del concorso a posti di insegnante nelle scuole elementari e' nominata dal Provveditore agli studi e composta di cinque membri, compreso il presidente, secondo le norme che saranno di volta in volta fissate dal bando di concorso. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, sono nominati altri quattro membri per ogni gruppo di 500 concorrenti o frazione di 500 e la Commissione si ripartisce in sottocommissioni di quattro membri con lo stesso presidente.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1952 al 16 dicembre 2010
