Art. 3
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A ciascuno dei tre membri della Commissione medico fiscali nominata dal Provveditore agli studi, per accertare se i candidati ai concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari indetti nel luglio 1947 fossero di sana costituzione fisica, esenti da difetti fisici tali da diminuirne il prestigio come insegnanti e l'idoneita' al pieno adempimento dei loro doveri e se fossero, particolarmente, immuni da malattie che potessero pregiudicare la salute degli alunni, e' corrisposto, per ogni candidato visitato, un compenso di L. 100. Il compenso e' ridotto a L. 50 se il medico percepisca assegni continuativi a carico del bilancio dello Stato, di Enti pubblici o di diritto pubblico. Le spese per gli eventuali esami radioscopici e radiologici e per gli altri accertamenti diagnostici disposti dalla Commissione medica di cui al primo comma sono a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1952 al 16 dicembre 2010
