Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

All'onere di complessive lire 28.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, che fara' carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-1951, verra' fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-02-02;55~art4 · fonte del testo