[1]Le procure previste dall'art. 1 hanno effetto anche se unico oggetto di esse sia il conferimento di mandato speciale ad agire o a contraddire in giudizio, quantunque trattisi di azioni di carattere strettamente personale.

[2]Quando il mandatario e' autorizzato ad agire o a contraddire in giudizio, non si applicano le disposizioni di legge, che subordinano la procedibilita' della domanda giudiziale alla comparizione personale della parte.

Testo vigente dal 28 aprile 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-04-02;260~art4 · fonte del testo