[1]Le procure previste dall'art. 1 hanno effetto anche se unico oggetto di esse sia il conferimento di mandato speciale ad agire o a contraddire in giudizio, quantunque trattisi di azioni di carattere strettamente personale.
[2]Quando il mandatario e' autorizzato ad agire o a contraddire in giudizio, non si applicano le disposizioni di legge, che subordinano la procedibilita' della domanda giudiziale alla comparizione personale della parte.
Testo vigente dal 28 aprile 1943
