[1]Restano in vigore le disposizioni della legge 23 aprile 1942-XX, n. 456, sulla forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 2 aprile 1943-XXI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - DE MARSICO - ACERBO

[6]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

Testo vigente dal 28 aprile 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-04-02;260~art5 · fonte del testo