[1]Restano in vigore le disposizioni della legge 23 aprile 1942-XX, n. 456, sulla forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 aprile 1943-XXI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DE MARSICO - ACERBO
[6]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Testo vigente dal 28 aprile 1943
