[1]Gli atti del procedimento previsto dall'articolo precedente sono esenti da tassa di bollo.

[2]Sono altresi' esenti da tassa di bollo e da imposta di registro le procure previste dall'art. 1, salvo che trattisi di procura generale, la quale deve essere regolarizzata agli effetti della tassa di bollo ed assoggettata alla dovuta imposta di registro nel termine di venti giorni dalla data del visto di cui all'articolo precedente.

Testo vigente dal 28 aprile 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-04-02;260~art3 · fonte del testo