Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Art. 1 — Personale dei ruoli degli assistenti e dei sovrintendenti delle Forze di polizia

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A decorrere del 1 gennaio 1998, agli assistenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, aventi almeno sedici anni di servizio, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello. A decorrere dalla data di cui al comma 1, ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ed ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza aventi almeno trenta anni di servizio, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

Testo in vigore dal 4 dicembre 2000 al 1 gennaio 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-11-30;356~art1 · fonte su Normattiva