Art. 2 — Personale delle Forze armate
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A decorrere dal 1 gennaio 1998 ai caporal maggiori capo scelti e gradi corrispondenti in servizio permanente delle Forze armate, con almeno sedici anni di servizio, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello. A decorrere dalla data di cui al comma 1 ai sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti delle Forze armate, con almeno trenta anni di servizio, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.
Testo in vigore dal 4 dicembre 2000 al 1 gennaio 2005
