Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Art. 6 — Assunzione di ausiliari di leva nel Corpo di polizia penitenziaria

Al fine di consentire l'apertura di nuovi istituti per fare fronte al costante aumento della popolazione detenuta e per garantire la sicurezza delle strutture penitenziarie oltreche' il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, e' autorizzata, per l'anno 2001, l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, di un contingente di ausiliari di leva di 800 unita', in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. E' fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Gli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1 sono adibiti esclusivamente alla vigilanza esterna degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, salva la previsione per la quale il servizio prestato e' sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 3, 4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con il giudizio definitivo di idoneita' o non idoneita'. Con provvedimento motivato del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria e' disposta l'esclusione dall'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Il corso di formazione degli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1, da effettuare presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, ha la durata di tre mesi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7.702 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 4.944 milioni l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, quanto a lire 867 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e quanto a lire 1.891 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Testo vigente dal 4 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-30;356~art6 · fonte su Normattiva