Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
Art. 5 — Premio di previdenza
Le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, si interpretano nel senso che il premio di previdenza previsto al primo comma del medesimo articolo e' corrisposto anche ((ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza)).
Testo vigente dal 17 aprile 2001
