Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.

[6]Il punto 9° dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV n. 188, modificato con le leggi 10 luglio 1926-IV, n. 1257, e 18 giugno 1931-IX, n. 921, e' soppresso, rimanendo conseguentemente soppresso ogni diritto derivante dalle disposizioni in esso contenute a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Torino, addi' 12 luglio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE

[7]Mussolini - Host Venturi - Di Revel

[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 16 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-12;1107~art1 · fonte del testo