Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

Art. 10Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari

[1]Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il capo II e' inserito il seguente:

[2]«Capo II-bis VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

[3]Art. 7-bis (Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicita', quali definite all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto e' un prodotto lattiero-caseario, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale e' commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora la denominazione "latte" o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative. Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformita' al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011. 2. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Testo vigente dal 14 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-21;75~art10 · fonte su Normattiva