Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi, con le stesse modalita', i benefici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti degli operai dipendenti da aziende artigiane, sempreche' svolgano attivita' di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane, che tale attivita' di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione. La sfera di applicazione, comprende le seguenti attivita':

  • 1)escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, diorite, quarzite, sienite; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini;
  • 2)segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
  • 3)produzione, dei granulati, cubetti, polveri e similari;.
  • 4)produzione di pietrame e pietrisco;
  • 5)lavorazione delle selci;
  • 6)produzione di sabbia e ghiaia.

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1058~art1 · fonte su Normattiva