Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 14 settembre 1978, n.897
1con decorrenza dal 1 gennaio 1978
Il D.P.R. 14 settembre 1978, n.897 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi previsti dall'art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevate rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della retribuzione lorda imponibile."
Testo vigente dal 4 febbraio 1979
