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[1]Sono esonerate dall'osservanza del disposto del primo capoverso dell'articolo precedente le Amministrazioni ferroviarie le quali instituiscano Casse proprie di invalidita' e di vecchiaia con statuti formulati dalle Amministrazioni stesse e approvati dal Governo.

[2]L'approvazione governativa deve essere richiesta entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, qualora si tratti di Amministrazioni nuove, entro sei mesi dalla loro costituzione, ed e' accordata mediante decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

[3]Gli statuti devono contenere, con le altre norme:

  • a)la determinazione delle ritenute a carico del personale e del contributo a carico delle Amministrazioni ferroviarie, con l'osservanza dei limiti stabiliti per la ritenuta e per il contributo dall'articolo precedente, secondoche' si tratti di agenti considerati come operai o del rimanente personale;
  • b)l'obbligo di formare a periodi non superiori ad un quinquennio un bilancio tecnico e di modificare gli impegni o le entrate, se ed in quanto sia necessario in base ai risultati del bilancio stesso;
  • c)le disposizioni relative agli eventuali assegni agli eredi degli agenti premorti, in conformita' alle disposizioni dell'art. 14 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, sulla Cassa nazionale di previdenza.

[4]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Amministrazioni ferroviarie le quali, alla data della pubblicazione della presente legge, abbiano gia' instituito Casse proprie che provvedano all'assegnazione al personale stabile di pensioni d'invalidita' e di vecchiaia. A queste Casse dovra' essere iscritto anche il personale in prova. Percio' se gli statuti di dette Casse non siano stati approvati dal Governo, o se non contengano norme rispondenti a quelle indicate nel presente articolo, le Amministrazioni ferroviarie devono, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, domandare, nel primo caso, l'approvazione degli statuti, nel secondo, l'approvazione delle modificazioni necessarie per rendere gli statuti conformi alle norme predette.

[5]Nell'uno e nell'altro caso l'approvazione sara' concessa alle stesse condizioni e con la stessa procedura stabilite per l'approvazione degli statuti delle Casse di nuova istituzione. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 giugno 1907, n. 540

2

La L. 16 giugno 1907, n. 540 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le norme relative alla previdenza, stabilite negli articoli 21 e 22 della legge 30 giugno 1906, n. 272, sono estese a favore del personale delle tramvie sovvenzionate dallo Stato".

Testo in vigore dal 13 agosto 1907 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1907

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1906 al 13 agosto 1907.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 giugno 1907, n. 540

    La L. 16 giugno 1907, n. 540 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le norme relative alla previdenza, stabilite negli articoli 21 e 22 della legge 30 giugno 1906, n. 272, sono estese a favore del personale delle tramvie sovvenzionate dallo Stato".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-06-30;272~art22 · fonte del testo

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