Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1906 al 22 dicembre 2008. 307 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Durante la mobilitazione e in tempo di guerra il comando supremo dell'esercito ha diritto di prescrivere che siano posti a sua disposizione tutti i mezzi che giudichi necessari per l'esecuzione di trasporti militari, di ordinare che questi siano eseguiti in conformita' delle disposizioni date, di stabilire le norme da osservarsi nel servizio ferroviario, e di limitare o sopprimere il servizio per il pubblico secondo le esigenze dei trasporti occorrenti nell'interesse militare.

tolto: Durante la mobilitazione dell'esercito e in tempo di guerra, l'esercente deve continuare la gestione delle strade ferrate con gli stessi organi come nei tempi ordinari, e la relativa responsabilita' non ha altra limitazione, tranne quella che potesse derivare dall'uso delle sopraindicate facolta' per parte dell'autorita' militare.

tolto: Nelle anzidette circostanze, il comando supremo dell'esercito ha anche il diritto di fare direttamente l'esercizio di quelle linee che, a suo giudizio, si trovassero in condizioni da richiedere la sostituzione dell'esercizio militare a quello civile. In questo caso per tali linee viene tenuto un conto dei prodotti dei trasporti per servizio militare e un altro di quelli per servizio pubblico, ed i prodotti complessivi, sotto deduzione delle spese vive sostenute dall'autorita' militare, sono versati mensilmente nelle casse dello Stato, che rimborsera' l'esercente delle spese vive da lui eventualmente sostenute. L'esercente non ha diritto ad altri compensi.

tolto: Per ragioni di ordine pubblico, le facolta', di cui nei comma precedenti, possono essere in qualunque tempo conferite all'autorita' militare con decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno, della guerra e dei lavori pubblici.

tolto: Quando per misura di ordine pubblico o per la difesa dello Stato, il Governo o il comando supremo dell'esercito ordinassero la temporanea sospensione dell'esercizio e facessero in qualunque modo interrompere una ferrovia, la spesa dei lavori per la interruzione e quelle per il completo ristabilimento della linea e' a carico dello Stato, senza che l'esercente possa pretendere risarcimento di danni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-06-30;272~art25 · fonte del testo

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