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[1]L'esercente di una ferrovia pubblica, salvo il diritto di preferenza di cui all'art. 270 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, non puo' opporsi alle diramazioni, purche' da stazioni o fermate, di altre ferrovie pubbliche, le quali, sia pure mediante la interposizione di uno scartamento diverso, servano ad unirla ad altra ferrovia pubblica od a prossimi centri di popolazione, od altrimenti valgano ad allacciarla con porti ed approdi marittimi, lacuali o fluviali, ogniqualvolta questi raccordi ed allacciamenti formino oggetto o sieno condizione di una concessione del Governo.
[2]L'esercente della ferrovia, alla quale e' imposto il raccordo, dovra' eseguirne la parte compresa entro i confini di quella ferrovia a spese del richiedente; ed a carico di questi sono tutti gli adattamenti delle stazioni, del corpo stradale e della soprastruttura, che si rendessero necessari per effetto di quei raccordi ed allacciamenti, non meno che l'adempimento di tutte quelle prescrizioni che saranno stabilite dal ministro dei lavori pubblici a tutela e garanzia della sicurezza e della regolarita' dell'esercizio.
[3]Le eventuali contestazioni che sorgessero nella liquidazione delle spese qui contemplate saranno deferite per la loro soluzione a tre arbitri inappellabili nominati come all'art. 2.
Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 22 dicembre 2008
