Art. 2 — null
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli amministratori e i segretari comunali e provinciali non possono emettere i relativi titoli di spesa ed i tesorieri hanno comunque l'obbligo di non darvi corso. Gli amministratori e i segretari che, cio' nonostante, abbiano emesso i titoli di spesa e i tesorieri che abbiano effettuato i pagamenti sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate, e il prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e con la procedura ivi stabilita. Nella stessa responsabilita' incorrono i componenti degli organi di controllo che abbiano approvato le relative deliberazioni. Il Ministero dell'interno promuove il giudizio di responsabilita' innanzi alla Corte dei conti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-01-23;20~art2 · fonte del testo