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Gli amministratori e i segretari comunali e provinciali non possono emettere i relativi titoli di spesa ed i tesorieri hanno comunque l'obbligo di non darvi corso. Gli amministratori e i segretari che, cio' nonostante, abbiano emesso i titoli di spesa e i tesorieri che abbiano effettuato i pagamenti sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate, e il prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e con la procedura ivi stabilita. Nella stessa responsabilita' incorrono i componenti degli organi di controllo che abbiano approvato le relative deliberazioni. Il Ministero dell'interno promuove il giudizio di responsabilita' innanzi alla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-23;20~art2 · fonte del testo