Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984.
Testo vigente dal 3 giugno 1985
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984.
Testo vigente dal 3 giugno 1985
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222~art15 · fonte su Normattiva