Art. 25 — Regime tributario degli enti ecclesiastici
Agli effetti tributari la CELI, le Comunita' e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparate a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attivita' diverse da quelle di religione o di culto, che restano tuttavia soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' ed al regime tributario previsto per le medesime.
Testo vigente dal 7 dicembre 1995
