Art. 22 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)
Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficienza o di istruzione. Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti, possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti,alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
