Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Art. 22 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)

Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficienza o di istruzione. Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti, possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti,alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516~allegato-intesa-fra-repubblica-italiana-e-unione-italiana-de-art22 · fonte su Normattiva