Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovra' produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione.

Testo vigente dal 3 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222~art36 · fonte su Normattiva