Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovra' produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione.
Testo vigente dal 27 maggio 1985
