Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi:

  • a)nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della proposta;
  • b)nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine ivi indicato e quello del pagamento.

Testo vigente dal 3 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222~art38 · fonte su Normattiva