A decorrere dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, prendendo in considerazione la variazione accertata dall'ISTAT degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Testo vigente dal 12 febbraio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-02-08;32~art2 · fonte su Normattiva