Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorita' civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo e' trascritto nei registri immobiliari. Esso puo' essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorita' ecclesiastica e autorita' civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalita' di cui all'articolo 38. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

Testo vigente dal 3 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222~art53 · fonte su Normattiva