Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 giugno 1985 al 1 gennaio 2001. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero.

Testo in vigore dal 3 giugno 1985 al 1 gennaio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 235/1997

    Questione infondata
    15 luglio 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 8, 19, 20 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, l. 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria) - che esonera dall'INVIM decennale o periodica tutti gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici, indipendentemente dalla loro destinazione - e dell'art. 45, l. 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) - che estende tale esenzione agli Istituti per il sostentamento del clero, i quali, per effetto della medesima legge, succedono ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi (art. 28) - in quanto - posto che le norme denunciate violerebbero gli artt. 3, 8, 19, 20 e 53 Cost. per la disparità di trattamento ch'esse determinerebbero rispetto alla disciplina tributaria prevista per i beni appartenenti a enti di culti diversi da quello cattolico (nella specie, Comunità ebraica di Venezia, ricorrente di fronte al giudice remittente); che la disparità di trattamento lamentata consisterebbe in ciò, che mentre i beni degli enti del culto cattolico sono esentati totalmente dall'imposta quale che sia la destinazione dell'immobile (disciplina denunciata), quelli degli enti di culto diverso da quello cattolico sono esentati totalmente dall'imposta solo se vi sia una destinazione diretta dell'immobile ai fini istituzionali dell'ente (art. 25 d.P.R. n. 643 del 1972, recante istituzione dell'INVIM); che il rispetto o la violazione del principio di uguaglianza in materia religiosa da parte delle norme tributarie statali (valutazione che presuppone un raffronto tra discipline che coinvolgono disposizioni, alcune delle quali inserite in complessi normativi distinti e diversi per contenuti, aventi base in accordi o intese tra lo Stato e le confessioni religiose) devono valutarsi tenendo necessariamente conto delle distinte discipline dei soggetti destinatari di quella normativa, dove la distinzione è conseguenza del sistema di regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose voluto dalla Costituzione; che, mentre agli Istituti per il sostentamento del clero deve riconoscersi la natura di enti strumentali "ad hoc" della Chiesa cattolica, con personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, le Comunità ebraiche sono, innanzitutto, comunità sociali che organizzano ed esprimono l'insieme degli interessi religiosi, culturali e assistenziali qualificanti la loro identità; e che, mentre gli Istituti, all'interno della complessa organizzazione della Chiesa, assicurano il sostentamento dei ministri del culto, scopo specifico e unico al quale sono finalizzate tutte le risorse di cui possono disporre, con la conseguenza che l'esenzione totale dall'INVIM decennale vale per essi non tanto per l'appartenenza degli immobili a determinati soggetti, quanto per la destinazione degli stessi e dei redditi all'unica loro finalità istituzionale, al contrario, il sostentamento dei ministri del culto rappresenta una soltanto delle attività cui attendono le Comunità ebraiche, nel patrimonio delle quali, per l'ordinamento dello Stato, i beni non sono distinguibili a seconda che siano utilizzati per tale fine ovvero per altri scopi, tra quelli propri delle Comunità stesse - siffatta differenza di natura soggettiva direttamente collegata alla diversità delle funzioni e della destinazione oggettiva dei beni impedisce di addivenire ad una pronuncia di incostituzionalità, che, determinando l'estensione dell'esenzione totale dall'INVIM periodica, finirebbe per riguardare beni immobili delle Comunità ebraiche destinati anche a finalità diverse dal sostentamento dei ministri del culto ebraico, eccedendosi, in tal modo, dalla portata della norma di esenzione assunta come termine di comparazione nel giudizio di uguaglianza. - Sent. n. 86/1985. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 19 cost. · Art. 20 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222~art45 · fonte su Normattiva