Ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, la detrazione prevista dall'articolo 14 del decreto stesso e' elevata al dieci per cento, per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre successivo al 31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979. Se il presupposto di applicazione dell'imposta si e' verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione del comma precedente si applica quando il termine per la presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data predetta nonche' agli effetti della definizione degli accertamenti in rettifica o d'ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa. Gli immobili di proprieta' delle cooperative agricole e loro consorzi, quando ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. La disposizione si applica anche agli immobili il cui imponibile non sia ancora divenuto definitivo; nessun rimborso, tuttavia, compete per le imposte, sovrattasse e penalita' eventualmente gia' pagate. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale, con sentenza 7-8 novembre 1979, n. 126, (in G.U. 1a S.S. 13/11/1979, n. 310) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificate disparita' di trattamento tra i soggetti passivi del tributo".
Testo vigente dal 14 novembre 1979
