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Negli esami di cui al precedente articolo le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali. Negli esami di maturita' scientifica la prova di versione in latino e' soppressa. Al termine della revisione degli elaborati e prima dell'inizio delle prove orali, la Commissione plenaria procede alla ratifica dei giudizi espressi dalla competente Sottocommissione e risolve gli eventuali casi di dissenso.
Testo in vigore dal 24 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
