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Al termine delle prove orali la Commissione plenaria si aduna, senza l'intervento dei commissari aggregati, e delibera preliminarmente, sulla scorta dei giudizi espressi dalle Sottocommissioni, se il candidato sia da dichiarare maturo o abilitato o se, invece possa essere ammesso alla sessione autunnale. Nel primo caso la Commissione assegna i singoli voti, nessuno dei quali puo' essere inferiore a sei decimi; nel secondo determina le materie sulle quali deve cadere l'esame. Qualora la deliberazione sia negativa cosi' sul primo come sul secondo quesito, il candidato e' dichiarato respinto. Ove la Commissione, per casi particolari, lo ritenga opportuno, il presidente puo' convocare e consultare i commissari aggregati. Nella sessione autunnale la Commissione plenaria prende in esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli espressi sulle prove sostenute nella sessione di riparazione e delibera se il candidato sia da dichiarare maturo o abilitato. Qualora la deliberazione sia affermativa, assegna i voti nel modo previsto nel primo comma; altrimenti il candidato e' dichiarato respinto. Non si fa luogo all'assegnazione di voti nel caso di dichiarazione di definitiva riprovazione pronunciata nell'una o nell'altra sessione. Le deliberazioni concernenti la dichiarazione di maturita' o di abilitazione o il rinvio alla sessione autunnale sono adottate con il voto favorevole di almeno cinque commissari.

Testo in vigore dal 24 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-06;184~art5 · fonte del testo