Art. 1 — Testo unico delle norme in materia di beni culturali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1999 al 9 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordi- nate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico. 2 3 Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legis- lative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi; 2
- b)alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti. Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2 3 Il testo unico potra' essere aggiornato, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, nonche' di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di studio; al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La L. 16 giugno 1998, n. 191, nell'introdurre il comma 6-bis all'art. 12 della L. 15 maggio 1997, n. 127, ha disposto (con l'art. 2, comma 25) che "I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a), e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi".
L. 5 maggio 1999, n. 122
3La L. 5 maggio 1999, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come prorogati dal comma 6-bis dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 25, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono ulteriormente prorogati di sei mesi".
Testo in vigore dal 8 maggio 1999 al 9 dicembre 2000
