Disposizioni sui beni culturali
Art. 4 — Modifica alle norme per l'arte negli edifici pubblici
Alla legge 29 luglio 1949, n. 717, come da ultimo modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, quarto comma, le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1 miliardo";
- b)l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 - 1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo 1 e' effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima".
Testo vigente dal 17 ottobre 1997
