Art. 11 — Utilizzazione degli immobili demaniali in consegna all'Amministrazione dei beni culturali
Ai dirigenti degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali, assegnati o trasferiti, possono essere concessi, limitata mente ai beni in consegna all'Amministrazione e per soddisfare reali esigenze abitative, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato. Non si applica l'articolo 3, comma 199, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il canone e' deterrininato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e succes- sive modificazioni.
Testo vigente dal 17 ottobre 1997
