Disposizioni sui beni culturali

Art. 7 — Provvedimenti a favore della diffusione della conoscenza, nelle scuole, del patrimonio artistico, scientifico e culturale

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Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti, le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni con le soprintendenze. Le convenzioni fissano le modalita' attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificita' della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237)). ((1-bis. Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale, le scuole possono stipulare convenzioni con i musei per la formazione dei docenti))

Testo in vigore dal 10 agosto 1999 al 26 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-10-08;352~art7 · fonte su Normattiva