Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all'articolo 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397. Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, ai fini dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613.

Testo vigente dal 10 aprile 1968

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 18, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 27196/2025

    10 ottobre 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • CONTRIBUTI ASSICURATIVI

    Gli esercenti dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 29, comma 1, della l. n. 160 del 1975 e successive modificazioni, sono obbligati, ai sensi dell'art. 18, della l. n. 337 del 1968, a iscriversi nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. n. 613 del 1966, e non in quella relativa al settore dell'industria.

    Art. 18 · Art. 29 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;337~art18 · fonte su Normattiva