((L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
  • b)abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
  • c)partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
  • d)siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli)). Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, e' posto a carico degli assicurati limitatamente a coloro per i quali l'obbligo assicurativo sussiste in conseguenza dell'abolizione del limite di reddito previsto dall'articolo 1, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088. Alla lettera c) dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, sono aggiunte le seguenti classi: 6ª classe: reddito da L. 5.000.001 a L. 7.000.000; 7ª classe: reddito da L. 7.000.001 a L. 10.000.000; 8ª classe: reddito oltre L. 10.000.000. Il reddito derivante dall'attivita' dell'impresa e' quello accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Testo vigente dal 1 gennaio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 29, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 27196/2025

    10 ottobre 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • CONTRIBUTI ASSICURATIVI

    Gli esercenti dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 29, comma 1, della l. n. 160 del 1975 e successive modificazioni, sono obbligati, ai sensi dell'art. 18, della l. n. 337 del 1968, a iscriversi nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. n. 613 del 1966, e non in quella relativa al settore dell'industria.

    Art. 29

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art29 · fonte su Normattiva