Art. 29 — Esercenti attività commerciali
((L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a)siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b)abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
- c)partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
- d)siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli)). Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, e' posto a carico degli assicurati limitatamente a coloro per i quali l'obbligo assicurativo sussiste in conseguenza dell'abolizione del limite di reddito previsto dall'articolo 1, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088. Alla lettera c) dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, sono aggiunte le seguenti classi: 6ª classe: reddito da L. 5.000.001 a L. 7.000.000; 7ª classe: reddito da L. 7.000.001 a L. 10.000.000; 8ª classe: reddito oltre L. 10.000.000. Il reddito derivante dall'attivita' dell'impresa e' quello accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Testo vigente dal 1 gennaio 1997
