Art. 3 — Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
Gli iscritti al Fondo ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, a decorrere dal 1° novembre 1967, sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, numero 1155, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge.
Testo vigente dal 20 dicembre 1971
