Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attivita' spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Testo vigente dal 10 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;337~art2 · fonte su Normattiva