E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarita' tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presenta legge, l'elenco e' redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvedera' periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.

Testo vigente dal 10 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;337~art4 · fonte su Normattiva