E' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e' composta da:
- a)il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;
- b)il direttore generale dello spettacolo;
- c)un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;
- d)un funzionario del Ministero dell'interno;
- e)un funzionario del Ministero delle finanze;
- f)un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- g)tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
- h)tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
- i)due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo. I membri di cui alle lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.
Testo vigente dal 10 aprile 1968
