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Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono designate, mediante elezione, dai professori di ruolo e fuori ruolo componenti il Consiglio della Facolta' cui appartiene la materia a concorso. Agli effetti del precedente comma le Facolta' di scienze politiche sono considerate come Facolta' di giurisprudenza; le Facolta' di magistero, l'Istituto superiore orientale di Napoli, gli Istituti superiori di magistero pareggiati, come Facolta' di lettere e filosofia; l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano - limitatamente ai professori titolari di discipline del corso di laurea in lingue e letterature straniere - come Facolta' di lettere e filosofia; l'Istituto superiore navale di Napoli, come Facolta' di economia e commercio, per quanto attiene ai professori titolari di discipline della Sezione di economia marittima, e come Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, per quanto attiene ai professori di discipline della Sezione nautica, le Scuole di ingegneria aeronautica come Facolta' di ingegneria.

Testo in vigore dal 16 luglio 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-13;439~art1 · fonte del testo