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Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono designate, mediante elezione, dai professori di ruolo e fuori ruolo componenti il Consiglio della Facolta' cui appartiene la materia a concorso. Agli effetti del precedente comma le Facolta' di scienze politiche sono considerate come Facolta' di giurisprudenza; le Facolta' di magistero, l'Istituto superiore orientale di Napoli, gli Istituti superiori di magistero pareggiati, come Facolta' di lettere e filosofia; l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano - limitatamente ai professori titolari di discipline del corso di laurea in lingue e letterature straniere - come Facolta' di lettere e filosofia; l'Istituto superiore navale di Napoli, come Facolta' di economia e commercio, per quanto attiene ai professori titolari di discipline della Sezione di economia marittima, e come Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, per quanto attiene ai professori di discipline della Sezione nautica, le Scuole di ingegneria aeronautica come Facolta' di ingegneria.
Testo in vigore dal 16 luglio 1954 al 22 dicembre 2008
