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I professori di ruolo che intendono prendere parte ad un concorso non possono partecipare alle votazioni per la costituzione della Commissione giudicatrice; se vi partecipano, sono esclusi dal concorso. Non possono essere compresi nelle designazioni:

  • a)i professori che fanno parte della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istituzione;
  • b)i professori che abbiano fatto parte delle Commissioni di entrambi gli ultimi due concorsi per la materia. La disposizione di cui alla lettera b) si applica, tuttavia, nei confronti dei professori della materia a concorso, soltanto se - all'atto delle designazioni - i professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, della materia stessa siano in numero superiore ai cinque.

Testo in vigore dal 16 luglio 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-13;439~art3 · fonte del testo