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Le modalita' per le votazioni sono stabilite con decreto ministeriale. Lo scrutinio delle votazioni e' effettuato dai presidente della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione assistito da due professori titolari.

Testo in vigore dal 16 luglio 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-13;439~art5 · fonte del testo