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Qualora per gravi ragioni, da valutarsi dal Ministro per la pubblica istruzione, uno dei commissari eletti declini l'incarico, viene fatto luogo alla sua sostituzione con il designato che segue nell'ordine dello scrutinio delle votazioni. Salvo il caso di comprovata forza maggiore, non possono essere presentate dimissioni dopo che la Commissione abbia iniziato i propri lavori collegiali, ne' gli stessi lavori possono essere aggiornati. I commissari che non ottemperino alle disposizioni del presente articolo saranno immediatamente sostituiti e non potranno essere designati a far parte delle Commissioni dei due successivi concorsi per la materia. L'ineleggibilita' e' dichiarata dal Ministro, sentita la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I commissari che intendano far risultare il proprio dissenso hanno facolta' di redigere apposita relazione di minoranza, che - insieme con la relazione di maggioranza e con le eventuali osservazioni della maggioranza stessa sulla relazione di minoranza - viene dal Ministro rimessa alla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Testo in vigore dal 16 luglio 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-13;439~art6 · fonte del testo