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Le opere per l'ampliamento del porto di Genova-Voltri, contemplate nel progetto del piano regolatore generale in data 29 aprile 1964, approvato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto del 31 maggio 1965, n. 4746, sono dichiarati urgenti ed indifferibili. Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvede alla esecuzione delle opere contemplate nel previsto piano regolatore, nonche' alla manutenzione ed alla riparazione di dette opere e di quelle gia' esistenti nell'ambito del piano regolatore stesso. Le espropriazioni necessarie all'attuazione di detto piano regolatore generale devono iniziarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed essere condotte a termine entro sei anni. I lavori per la costruzione delle opere previste dal primo comma devono essere iniziali entro tre anni ed essere portati a termine entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ottenere, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la stima dei beni soggetti ad espropriazione per i quali i proprietari non abbiano accettato la indennita' offerta ai termini dell'articolo 24 della predetta legge, il prefetto si avvale dell'Ufficio tecnico erariale di Genova, le cui perizie equivalgono, ad ogni effetto previsto dall'articolo 48 della legge citata, alle perizie di cui al richiamato articolo 32.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1968 al 29 ottobre 1981
