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Il secondo comma dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "E' fatta eccezione per i progetti esecutivi di importo non eccedente lire 200 milioni quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o mediante appalto concorso, ovvero di importo non eccedente 100 milioni, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere a trattativa privata o in economia".

Testo in vigore dal 2 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-12-20;1251~art6 · fonte del testo