Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1900 al 3 agosto 1904. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo, per mezzo di apposita Commissione, di cui negli articoli seguenti, potra' regolare coi creditori delle Provincie e dei Comuni insolventi, che abbiano ecceduto o debbano eccedere il limite legale della sovrimposta per la sistemazione dei loro debiti, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi.

[2]La proposta di transazione consentita da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti della totalita' del passivo di ogni singolo ente, sara' obbligatoria per gli altri creditori. Se nella prima adunanza mancasse tale numero, in una nuova riunione convocata entro un mese, bastera', a rendere la transazione obbligatoria per tutti, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati nella seconda adunanza.

[3]La convocazione delle adunanze dei creditori sara' fatta dalla Commissione con avviso da inserirsi, non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per la riunione, nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[4]La transazione non rimane definitivamente stabilita se non quando sia approvata dai Ministri dell'Interno e del Tesoro.

Testo in vigore dal 18 maggio 1900 al 3 agosto 1904

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-05-17;173~art3 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari