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[1]Il Governo, per mezzo di apposita Commissione, di cui negli articoli seguenti, potra' regolare coi creditori delle Provincie e dei Comuni insolventi, che abbiano ecceduto o debbano eccedere il limite legale della sovrimposta per la sistemazione dei loro debiti, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi.
[2]La proposta di transazione consentita da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti della totalita' del passivo di ogni singolo ente, sara' obbligatoria per gli altri creditori. Se nella prima adunanza mancasse tale numero, in una nuova riunione convocata entro un mese, bastera', a rendere la transazione obbligatoria per tutti, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati nella seconda adunanza.
[3]La convocazione delle adunanze dei creditori sara' fatta dalla Commissione con avviso da inserirsi, non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per la riunione, nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[4]La transazione non rimane definitivamente stabilita se non quando sia approvata dai Ministri dell'Interno e del Tesoro.
Testo in vigore dal 18 maggio 1900 al 3 agosto 1904
