Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo, per mezzo di apposita Commissione, di cui negli articoli seguenti, potra' regolare coi creditori delle Provincie e dei Comuni insolventi, che abbiano ecceduto o debbano eccedere il limite legale della sovrimposta per la sistemazione dei loro debiti, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi.

[2]La proposta di transazione consentita da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti della totalita' del passivo di ogni singolo ente, sara' obbligatoria per gli altri creditori. Se nella prima adunanza mancasse tale numero, in una nuova riunione convocata entro un mese, bastera', a rendere la transazione obbligatoria per tutti, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati nella seconda adunanza. 2

[3]La convocazione delle adunanze dei creditori sara' fatta dalla Commissione con avviso da inserirsi, non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per la riunione, nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[4]La transazione non rimane definitivamente stabilita se non quando sia approvata dai Ministri dell'Interno e del Tesoro.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 luglio 1904, n. 356

2

La L. 8 luglio 1904, n. 356 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, deve intendersi nel senso che, qualora la transazione, proposta ai creditori, nella prima o nella seconda convocazione non risulti approvata, non possono i creditori essere nuovamente convocati per ulteriore tentativo di transazione se non sia rinnovata tutta la procedura che deve precedere la convocazione dei creditori".

Testo in vigore dal 3 agosto 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 1904

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1900 al 3 agosto 1904.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 luglio 1904, n. 356

    La L. 8 luglio 1904, n. 356 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, deve intendersi nel senso che, qualora la transazione, proposta ai creditori, nella prima o nella seconda convocazione non risulti approvata, non possono i creditori essere nuovamente convocati per ulteriore tentativo di transazione se non sia rinnovata tutta la procedura che deve precedere la convocazione dei creditori".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1900-05-17;173~art3 · fonte del testo

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