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[1]E' instituita presso il Ministero dell'Interno una Commissione composta:

[2]di due consiglieri di Stato, il piu' anziano dei quali funzionera' da presidente;

[3]di un consigliere della Corte dei conti;

[4]di un funzionario superiore della Cassa depositi e prestiti;

[5]di due funzionari superiori del Ministero dell'Interno;

[6]di un funzionario superiore del Ministero delle Finanze;

[7]di un funzionario del Ministero dell'Interno, segretario, con voto consultivo.

[8]I componenti della Commissione saranno nominati per decreto Reale su proposta del Ministro dell'Interno, udito il Consiglio dei Ministri.

[9]Non potranno far parte della Commissione i membri del Parlamento.

[10]Le funzioni della detta Commissione sono gratuite.

Testo in vigore dal 18 maggio 1900 al 1 gennaio 1916

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1900-05-17;173~art5 · fonte del testo

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